Il Privilegio di Re Federico I d’Aragona

I

Personaggio fondamentale per la storia del Casato è certamente Gabriele I Ruggi in quanto alla sua persona, congiunti compresi, re Federico I d’Aragona, il 3 luglio 1500, concede il Privilegio di Consanguineità con il consenso a che il cognome di famiglia sia impreziosito dal predicato d’Aragona unitamente allo stemma da inquartare con quello della Casa Regnante.

Il documento [1] che comprova il nuovo status familiare generato dal Privilegio Reale, segue nella sua versione originale latina e nella relativa traduzione:

 

Questa la trascrizione in latino:

Federicus Dei gratia rex Siciliae, Hierusalem  ecc. … Universis Sacrae Nostrae Maiestati subiectis ad regium decorem, fastigiumque nostri regni firmamentum pertinere merentibus debitum … quos virtus suaque solertia extollit aut quos genus praeponit:  …

Cum igitur Gabriel Rugius de Salerno, Collateralis, Consiliarius fidelis noster dilectissimus a priscis Italiae regibus et Salernitanos Principes prolisco perpetuoque ascendentiam contextam qui eandem fama et gloria …       retinuere  reipublicae oblitationi incumbenti …           et illustrem ducat originem prout nobis plenissime constitutam, variisque documentis et argumentis pene …

probatam eamque ob rem aliquibus dumtaxat praerogativis et immunitatibus ascendentes praedictos gravisos fuisse tam in praedicta civitate Salerni quam per totum praesens regnum ubique habitaverint aut idem Gabriel potitur et fruitur fuit Maiestate Nostra jussum ex certa Nostra scientia, propriisque …        instinctu, et natura accedente consilii …         assistentis deliberatione, eidem Gabrieli et eiusdem Gabrielis  ex corpore per virilem sexum legittime descendentibus masculis et feminis praedictas praerogativas et immunitate confirmare, quarum in possessione  hactenus reperitur ipsum extitisse, omnesque alias immunitates et praerogativas dare permittere et denuo concedere, quarum in possessione non existit verum ceteri regales ac de regio sanguine orti gaudent et fruuntur gaudere et frui debent lege, iure, usu, consuetudine …             gentium et desiderantes  sententiam et motum nostrum executioni ut par est demandare praesentibus licteris omni tempore valituris tam antedictus Gabriel quam descendentes  ut supra sint et esse debeant immunes et exempti ab omni iurisdictione vel notione quavis ordinaria et extraordinaria quorumcumque principum, comitum et baronum ne valeant ad iudicium trahi nisi supremorum tribunalium in nostra civitate residentium iuxta licteras serenissimae dominae Johannae proavae nostrae, …  

memoriae scriptas straticoto dictae civitatis Salerni …        praedicti Gabrielis, ad quas litteras non referimus praesenti prerogativa.

Gabriel et descendentes sint et esse debeant immunes de jure sigilli et reliquis dirictis Cancellariae sumptibus, et aliorum quorumcumque tribunalium, de quibus nihil solvant vel solvere debeant nec ullo modo cogatur.

Item et iura vectigalia, gabellarum, passuum, dohanae, baiulationis cuiuscumque universitatis vel quorumcumque baronum vigore cuiuscumque concessionis nostrae vel antecessorum nostrorum non comprehendant nec comprehendere possint personas praedictas, quibuscumque clausulis non obstantibus legibus, privilegiis, constitutionibus latis vel ferendis, item et possit dictus Gabriel sive descendentes praedicti arma asportare prohibita et familia uti armata ne cullo modo prohiberi et quocumque ex nostris ministris aut ufficialibus quacumque auctoritate vel potestate fungentibus molestarique audeant item publice et private praeferantur baronibus, comitibus ceterisque omnibus magnatis et …      sedendo, equitando vel nobis …       et alia peragendo opus occurrat …      Gabriel, Antonellus pater, Francischellus patruus, Michael frater, necnon Abbas Benedictus, Abbas Philippus, Felix et Hieronimus consonbrini continuo ossequio et amore Aragoneam nostram domum prosecuti sunt, pondus diadematis nostri substinentes, eundem Gabrielem et descendentes praedictorum ad eandem regiam domum nostram Aragoneam dominantem familiam, agnationem, consortiam et societatem accipimus, admittimus, optamus, nostraeque unionis aggregationis et cooptationis munimine quia plus decoris vel emolumenti nostri consanguinei … 

Eidem Gabrieli et suis singulis descendentibus comunicamus nullus profectu comes vel Baro, nullaque inferior Curia audeat ullo modo iurisdictionem quamlibet vel actus ad iurisdictionem ipsam quomodolibet pertinentes exercere tam in dictum Gabrielem eiusque descendentes, quam in familiares, servos, ipsorumque recomendatos censentes, reddentes, vaxallos et …       teneant illis oboedire, nec reputentur contumaces nullas proceram et magnatam praecedentiam vel praeferri presumat, eidem Gabrieli vel cuipiam praedictorum descendentium in publicis solemnitatibus privatisque functionibus. Incedendo …                    et a porgendo caput cooperiendo et discoperiendo …            et similiter disciplina retineant cum caeteris regiis adgnatis et maiestati nostrae proximitatibus ac si vere ab Aragonea domo nati et procreati essent et iisdem titulis praeminentis tractentur et tractari debeant quemadmodum tractantur et tractari debeant omnes de nostra regali prosapia legittimaque regum Aragonearum progenie; nullus togatae vel …        militiae dux vel magister et quivis moderatur in qualibet dignitate, auctoritate et potestate  constitutus. Eundem Gabrielem, descendentes, servos, famulos et eorum reliquos familiares et raccomandatos arma …     prohibita vel deferentes  vel retinentes …        ipsius huiusmodi armorum perturbet aut perturbare faciat auxilium potius iisdem praestiterit, publicae nostrae cancellariae notarius vel custos sigilli aliorumque nostrarum, et tribunalium curiarumque actuarius  sive alius magistratus exigat ius aliquid pecuniarum vel onorariorum ratione sui officii cum personis autedictis. Neque derrata  …      aut vectigalium …

Datum in Castro Novo Neapoli per magnificum nostrum regium consiliarium Antoninum …  Locumtenetem hodie die III Julii MD regnorum nostrorum anno quarto.

        

                                                                                                          Rex  Federicus

 

Adest sigillum impressum. Dominus Rex mandavit mihi Vito Pisanello.

 

Privilegium immunitatis et exemptionis cum honoribus  et praerogativis quibus gaudent et fruuntur vel frui debent caeteri regales et regio sanguine horti maximum ab honore Aragonei familia concessi sunt Gabriele Rugio et ex corpore legitime descendentibus de regio sanguine.

 

                                                                                 Jo. Caprati Regens  etc.

ASS, Archivi Privati-Fam.Ruggi d’Aragona, b.72, fasc.15, pp.1-9.

Questa la traduzione.

Federico, per grazia di Dio re di Sicilia, Gerusalemme  etc.

A tutti i soggetti alla nostra Sacra Maestà, al regio decoro e all’altezza del nostro Regno, e che meritano per le loro virtù e solerzia [indirizziamo] questo dovuto attestato.

Poiché Gabriele Ruggi di Salerno Collaterale e nostro fedele dilettissimo [ebbe legittimazione] dai Re d’Italia e ascendenze [che confermarono] i Principi salernitani per fama e gloria e anche per una illustre origine a noi pienamente confermata e approvata mediante vari documenti e ragioni circa alcune prerogative e immunità di cui i loro ascendenti s’erano molto compiaciuti sia nella città di Salerno che per il nostro Regno ovunque abitassero, e [visto] che lo stesso Gabriele li ottenne e ne usufruisce per comando della nostra Maestà, per nostra scienza e per natura di consigli e per deliberazione [noi procediamo] a confermare a Gabriele e ai suoi discendenti maschi e femmine dette prerogative e immunità, le permettiamo e di nuovo autorizziamo, nel possesso delle quali essi ne sono degni e ne godono e continuano a valersene per legge, diritto, usanza e consuetudine di genti.

Onde desiderando essi una sentenza definitiva e una Nostra parola per l’esecuzione, così come vale, nella domanda con lettere patenti in ogni tempo valide, l’anzidetto Gabriele e discendenti sono e devono essere immuni ed esenti da ogni giurisdizione ordinaria e straordinaria di principi, conti e baroni e non possono essere condotti in giudizio se non nei tribunali esistenti nella nostra città, giusto le lettere ed i comandi della serenissima regina Giovanna [II°] nostra proava, [e che questa sentenza] di Gabriele passi allo straticoto di Salerno, e noi ad essa ci riferiamo con la Nostra autorità.

Gabriele e discendenti quindi, siano e debbano essere immuni dal diritto di sigillo, e spese qualsivogliano di Cancelleria e di altri tribunali per i quali nulla devono pagare e per i quali nessuna ordinanza è efficace.

I diritti, inoltre, di imposte, gabelle, di passi, di dogana, di baiulazione di qualsiasi          Università o di baroni, per forza di nostra concessione o dei nostri predecessori non comprendano né riguardino le predette persone, nonostante in merito esistano leggi, privilegi, consuetudini passate e presenti.

Gabriele ed i suoi discendenti possono portare armi proibite e a loro non verrà interdetto nulla dai Nostri ministri o ufficiali sotto qualsiasi veste essi siano, né saranno molestati pubblicamente e privatamente da baroni, conti, e altri magistrati, sia sedendo sia cavalcando e in qualsiasi occasione si tenga.

Gabriele, il padre Antonello, lo zio paterno Franceschello, il fratello Michele, gli abbati Benedetto e Filippo, ed i cugini Felice e Girolamo si sono sempre comportati bene           onorando la Nostra prosapia d’Aragona e nel sostenere  il peso della Nostra corona  regale e Noi li riceviamo nella Nostra casa d’Aragona, nella Nostra consanguineità, nei Nostri consorzio e società, e li ammettiamo, li scegliamo e li vogliamo nella Nostra aggregazione e cooptazione con un documento che ha la forza e decoro di un Nostro consanguineo.

Contro Gabriele e discendenti nessun conte o barone e nessuna Curia inferiore osino       procedere in punto o atto di giurisdizione, ed è efficace sia per il citato Gabriele e suoi discendenti che per i familiari. I servi, poi, loro censili e redditieri e vassalli siano tenuti ad obbedir loro, né si comportino da contumaci o presumano precedenze davanti a Gabriele e ogni altro discendente nelle pubbliche e private solennità, nell’incedere, nell’assentire col capo coperto o scoperto, e similmente abbiano in sé tale disciplina come se fossero alla presenza della Nostra Maestà, e tutto ciò come se essi fossero nati nella Nostra casa d’Aragona, da essa procreati e con essa vissuti, e siano trattati e debbano essere trattati con i medesimi titoli e preminenze allo stesso modo della Nostra regale e legittima progenie dei Re d’Aragona.

E nessuno provvisto di toga, capo di milizia, maestro, e altri forniti di dignità, autorità o potere [siano a tale decisione contrari].

Contro il detto Gabriele e discendenti, servi, familiari nesuna arma sia usata che faccia turbare. A loro sarà concesso ogni aiuto, e nessun notaio della Nostra Cancelleria, o custodi di sigillo e attuari dei Nostri tribunali o altri magistrati esigano da loro alcun diritto in denaro, e dalle citate persone non siano estratti alcun onorario, né derrate, o altri tributi.

Dato nel Nostro Castel Nuovo di Napoli dal magnifico Nostro regio Consigliere Antonino luogotenente oggi 3 Luglio 1500, quarto anno del Nostro Regno.

Re  Federico

 

C’è il sigillo impresso. Il Re inviò a me Vito Pisanello.

 

Privilegio di immunità ed esenzione con gli onori e prerogative di cui godono e usufruiscono come se fossero tutti nati da sangue Reale e dalla famiglia di Aragona siano concessi a Gabriele Ruggi e discendenti.

 

C’è il sigillo impresso. Il Re inviò per l’esecuzione a me Vito Pisanello.

 

 

Il documento appena trascritto fu raccolto all’Archivio di Stato di Napoli dal Prof. Paolo Emilio Bilotti, al tempo Direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, nel quadro d’una ricerca archivistica commissionata e successivamente utilizzata dai Sigg. Francesco Assisi, Raffaele Ulrico Ruggi e loro familiari per il conseguimento del predicato d’Aragona, con una decisione giudiziaria emessa il 19 novembre 1911 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere [2] di cui si tratta in altra parte,

Per quanto concerne l’atto in sè, identico ad altri espressi dai re d’Aragona, è da precisare si tratti d’un Privilegio di Immunità ed Esenzioni. Ne ricalca forma, stile, contenuti, e la copia fu estratta dai Notamenti del Collaterale che agli inizi del Novecento erano ancora tutti presenti e disponibili alla consultazione nell’Archivio partenopeo.

Non appaia singolare la domanda di copia del documento da parte di Giuseppe Ruggi d’Aragona nel 1727. Egli non voleva altro che fossero applicate leggi antiche e rinnovate, confermate e precisate dall’amministrazione austriaca circa il riconoscimento, la convalida e l’esecutività di privilegi immunitari concessi alla Famiglia da precedenti sovrani. Don Giuseppe, stando in possesso del privilegio come di sangue regale, in data 12 dicembre 1727 produceva ricorso [3] contro la Regia Udienza che gli aveva recluso il suo Mastrodatti invocando il rispetto delle immunità insite nell’atto e presentava alla Straticozia di Salerno i documenti di prova, fra i quali il privilegio medesimo.

Ovviamente era per questa ragione che si muoveva il marchese e non perché il documento, nato per finalità fiscali, esprimesse invece tutt’altro, ovvero la cooptazione quattrocentesca dei Ruggi fra gli Aragona regnanti inseriti così fra i gruppi devoti al Sovrano come i Piccolomini d’Aragona, i Gaetani d’Aragona, i della Rovere d’Aragona, i Pignatelli d’Aragona Cortès, i Vera d’Aragona ecc. I punti chiave della concessione sono, sotto tale profilo, i cenni alla vicenda che:

 

[…] noi li riceviamo nella Nostra casa d’Aragona, nella Nostra consanguineità[…] come se essi fossero nati nella Nostra casa d’Aragona, da essa procreati […] e trattati allo stesso modo della Nostra regale e legittima progenie dei re d’Aragona”.

 

Il riferimento di re Federico alla consanguineità con la sua persona previde un successivo privilegio, che nell’autenticare la concessione stabilisse con atto cogente la facoltà all’uso del predicato d’Aragona e dello stemma aragonese, com’era di prammatica  [4].  Per le conosciute vicende del 1943 sull’incendio da parte dei nazisti dei Fondi dell’Archivio di Stato di Napoli [5] nelle campagne di S.Paolo Belsito, fu perso quasi per intero il fondo di Cancelleria Privilegiorum costituito da 861 fasci, ove esso veniva conservato. E fu un vero disastro perchè si salvarono appena 6 fasci! Che si custodisse in Famiglia è comprovato sin dalla metà del XVII secolo quando si ha la prima menzione della nuova titolatura a Giovan Francesco II, continuata pubblicamente  anni dopo da Matteo Angelo II. L’infausto progredire della storia, che proprio e troppo spesso si accanisce furentemente contro carte e scritti, si ripeteva nel 1799 allorché le case dei Ruggi d’Aragona di Napoli e Salerno furon date al ladroneccio e poi alle fiamme, tanto che scomparve quasi tutto ad eccezione dei ritratti dei due giovani martiri Ferdinando ed Antonio, su due piccoli cammei, di un albero genealogico a parete e di una serie di documenti salvatisi e conservati nel mio Archivio Privato, e dell’altro esistente nell’Archivio di Stato di Salerno.

Sotto il profilo storico va detto che questo privilegio d’immunità non fu domandato da Gabriele I Ruggi a re Federico nell’anno 1500 ma di certo almeno sei-sette anni prima, intorno al 1493-94 giacché all’ottavo capoverso si fa il nome dell’abbate Benedetto, ambasciatore aragonese a Venezia, scomparso il 28 luglio 1494. Molto probabilmente fu proprio costui a richiederlo in quanto verso la fine del suo mandato il re Ferrante prima, ed il successore Alfonso II dopo, gli avevano concesso importanti uffici e grande stima attestata dalle lettere oltre a caldeggiare per lui il vescovado di Otranto, che non potè occupare per l’approssimarsi dei malanni che lo tormentarono sino a condurlo alla morte. Gabriele riprese la perorazione per vedersela poi concretizzare, a suo nome, dal nuovo re che nell’escatocollo riconosce i meriti della casata per le plurisecolari concessioni di principi e re pregressi.

 

[1] ASS, Archivi Privati-Ruggi d’Aragona, b.72, fasc.15, pp.1-9. Il documento, come si vede, è monco in più parti. Il testo ne risente, e così pure la traduzione in italiano che ha bisogno di necessarie integrazioni per ottenerne una lettura al meglio comprensibile.

[2] ASCE, Fondo Tribunale di S.Maria Capua Vetere-Espedienti, a.1911, II° Sem., n°1132.  Ed anche, Ivi, a.1912, I° sem., n°189. Tale decisione non aveva nulla a che fare, come si può comprendere, con i Ruggi d’Aragona Patrizi locati di Salerno di cui sto trattando.

[3] ASN, Notamenti del Collaterale (1725-1733), a. 1727 (12 dicembre).

[4] Tipica la cooptazione dei Gaetani, con privilegio dell’uso di detta facoltà avvenuta nel 1466 (S.POLLASTRI, Les Gaetani de Fondi. Recueil des actes, Roma, l’Erma di Bretschneider, 1998, p.386). Anch’essi inaugureranno col predicato una seconda rinascita della casata. Simile per i Della Rovere di Senigallia, con Leonardo duca di Sora che sposando Maria d’Aragona entrava direttamente in famiglia, titoli poi passati al cugino Giovanni che, ironia del destino, era cognato del capo della antiaragonese Congiura dei Baroni Ferrante Sanseverino che aveva sposato Costanza di Montefeltro dei duchi di Urbino, sorella di Giovanni (M.BONVINI MAZZANTI, I Della Rovere, nel libro omonimo, Milano, Mondadori Electa, 2004, p.36).

[5] Sulla superficialità allocativa dei fondi rinvio a P.NATELLA, La Tabula de Amalpha: storia esterna. Percorso d’una fonte di carattere usuale giuridico-marittimo, in “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana”, XXV (2005), n°29, pp.38-40.

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Cav. Roberto Ruggi d'Aragona

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Questo è il sito internet della nobile, patrizia Famiglia Ruggi d’Aragona di Salerno alla quale Re Federico I d’Aragona concesse il Privilegio di Consanguineità il 3 luglio 1500, rinnovato da Re Filippo II di Spagna nel 1653. Fondarono l’Ospedale di Salerno e condussero e furono responsabili per 5 secoli della Fiera di Salerno.

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